Verifiche Mis. Fiscali

Verifica periodica del registratore di cassa
Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.
L’onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente/utilizzatore, il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale.
In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.
L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.
L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica.

INNOVAZIONI & BILANCIAI è abilitato ad effettuare tale verifica con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con protocollo n° 2014/48628.

 

Sanzioni previste dalla legge

La sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale è pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importi non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 €; inoltre è prevista una sanzione accessoria applicabile quando si commettono tre distinte violazioni (non necessariamente in temi diversi) con la quale l’autorità competente può disporre la sospensione della licenza o dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese (nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovesse eccedere i 50.000,00 € trova applicazione la misura “aggravata” che prevede la sospensione per un periodo compreso tra un mese e sei mesi).
E’ espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo.
L’ufficio competente a disporre il provvedimento di sospensione (da notificare a pena di decadenza entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione) è la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente; Il compito di darne esecuzione e verificarne l’effettivo adempimento è, invece, affidato all’Agenzia delle Entrate oppure alla Guardia di Finanza.

L’omessa installazione del Misuratore Fiscale è punita con sanzione da 1.032,00 € a 4.131,00 €, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.
La mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258,00  a 2.065,00 €, sempreché non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione di scontrino fiscale

Le sanzioni previste per la mancata esecuzione della verificazione periodica dei termini previsti, ovvero l’utilizzo di un registratore di cassa senza il bollino verde o con i termini scaduti, sono equiparate a quelle previste  per la mancata emissione dello scontino fiscale.

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